Associazione Mesorachesi in Ticino


Associazione Mesorachesi in Ticino (A.M.I.T.)

Casella postale 1160

6502 Bellinzona


Costituzione 

Art. 1

1. È costituita l’Associazione Mesorachesi in Ticino (A.M.I.T.), con sede a Bellinzona. L’Associazione è apartitica e aconfessionale.

Art. 2

Soci

1. Possono aderire all’Associazione gli emigranti originari di Mesoraca, nonché i loro parenti e discendenti.

2. Inoltre possono aderire anche sostenitori di origine non mesorachese che condividendo gli scopi dell’associazione si prodigano per favorirne il raggiungimento attraverso una partecipazione attiva; ad essi viene dato il diritto di voto in seno all’Assemblea Generale.

Art. 3

Scopi

1. L’Associazione si prefigge di conservare vivo il rapporto dei propri soci con il Comune di Mesoraca, la provincia di Crotone e la regione Calabria.

2. Favorire incontri a scopo culturale, sociale e ricreativo, nonché rafforzare le condizioni di inserimento nel Cantone Ticino.

3. Favorire lo sviluppo dell’economia Mesorachese.

Art. 4

Organi direttivi

1. I soci dell’Associazione Mesorachesi in Ticino eleggono il Comitato Direttivo, che sarà composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 15 più Revisori dei conti, I quali rimarranno in carica due anni.

2. Il Comitato direttivo provvede nella sua prima seduta all’assegnazione delle cariche sociali che sono così previste:

Un presidente, un vice presidente, un segretario, e un cassiere.

3. All’interno del Comitato direttivo é prevista inoltre la formazione di una Segreteria di cui fanno parte il presidente, il vice presidente, il segretario e il cassiere, con lo scopo di organizzare e razionalizzare il lavoro.

4. Il presidente convoca e dirige le riunioni e le assemblee, firma gli atti sociali unitamente al segretario e quelli contabili unitamente al cassiere; rappresenta l’Associazione verso Enti o persone con cui si allacciano rapporti di reciproca assistenza o collaborazione.

5. Il segretario redige I verbali, si occupa della corrispondenza e svolge le normali attività di segretariato.

6. Il cassiere aggiorna l’elenco dei soci, riscuote le quote annuali di adesione, le elargizioni, le offerte ed ogni altro introito e mantenere In ordine I conti dell’Associazione.

7. Il comitato direttivo, in una delle sue prime riunioni, si doterà di un regolamento interno che dovrà essere approvato dalla maggioranza dei suoi membri, il quale determinerà le modalità di voto e la validità delle proprie riunioni.

Art. 5

Convocazioni

1. Il comitato direttivo è convocato dal presidente o dal segretario oppure su richiesta della maggioranza dei soci.

Art. 6

Dovere dei Soci

1. I soci sono tenuti all’osservanza delle norme statutarie ed al rispetto reciproco.

2. Coloro che con il loro comportamento portassero disordini atti a compromettere il buon nome dell’Associazione potranno essere espulsi dalla medesima.

Art. 7

Quote sociali

1. I soci sono tenuti al versamento di una quota sociale annuale di Fr. 25.— minimo

2. Gli introiti delle quote servono al sostenimento degli scopi prefissi dall’associazione.

Art. 8

Assemblea

1. Entro il 31 marzo di ogni anno si riunisce l’Assembla generale dei soci per l’approvazione dei conti e il resoconto delle attività.

2. Le assemblea sia ordinarie che straordinarie sono valide quando è presente in prima convocazione la maggioranza dei soci.

3. In seconda convocazione, da farsi mezz’ora prima dopo la prima, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci.

Art. 9

Votazioni

1. Le delibere vengono prese per alzata di mano a maggioranza dei soci presenti che sono in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso, e quello precedente.

2. In caso di parità decide il presidente dell’assemblea.

3. Per le modifiche basilari dello statuto occorre, in prima convocazione, la maggioranza assoluta; in seconda convocazione la maggioranza dei presenti.

Art. 10

Norme finali

1. Associazione Mesorachesi in Ticino non ha fini di lucro e gli eventuali utili di fine anno saranno passati a bilancio dell’anno successivo.

2. Lo scioglimento dell’associazione dovrà avvenire con la maggioranza dei due terzi dei presenti in assemblea generale, I fondi saranno devoluti a fini sociali.

3. Per ogni altra disposizione non compresa nel presente statuto si farà riferimento al codice civile svizzero, vedi articoli 60 e seguenti.